Rischio Biologico

Per rischio biologico si intende l’esposizione ad agenti biologici che presentano o possono presentare un rischio per la salute umana in particolari settori e ambienti. Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha riservato un’intera sezione che regola obblighi, accortezze e sanzioni miranti alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori.
Entrando nel campo del rischio biologico è chiaro quanto ci addentriamo in aspetti degli ambienti di lavoro per i quali occorre prevenire infezioni o addirittura contagi, con rischi causati dunque da batteri, virus, parassiti, funghi. Viene facile infatti pensare a discariche, bagni pubblici, allevamenti, laboratori, ospedali come luoghi in cui il rischio è sicuramente presente. Ma oltre a questi occorre considerare anche altri ambienti come ad esempio una scuola, uno studio dentistico, un ufficio. Ogni luogo di lavoro quindi in relazione agli ambienti, alle materie trattate e alle sostanze utilizzate ha quindi i suoi rischi, la sua batteria di agenti infettivi e contagiosi, e al contempo viene dotato dalla normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro dei necessari strumenti preventivi.

Una condizione di rischio quindi frequente, tra le prime e maggiori segnalate dal D.Lgs 81/08 che per essa prevede ovviamente valutazione, DVR, comunicazione.
Il Testo Unico sulla sicurezza nel “Titolo X Esposizione di agenti biologici” trattano specificatamente di questa tipologia di rischio.
Definizioni e classificazioni
“Art. 267. (Definizioni) 1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

E ancora:

“Art. 268. (Classificazione degli agenti biologici)

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Le aziende in cui è presente il rischio biologico sono soggette di conseguenza a particolari dettami normativi che riguardano l’attività lavorativa e la sua organizzazione. Infatti esiste per il datore di lavoro una serie di obblighi riguardo la valutazioni del rischio, l’utilizzo dei DPI le misure organizzative, tecnico-procedurali, igieniche e di emergenza da adottare e non di meno l’informazione e la formazione rivolta ai lavoratori.

 

 

 

 

 

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