Medico Competente

Una delle figure più importanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella del medico competente. Viste le sue funzioni e responsabilità, il medico competente deve essere in possesso di un’adeguata formazione, in grado di consentirgli un’attenta valutazione dei rischi.
Il suo ruolo viene così definito dal D.Lgs n° 81 del 9 Aprile '08, Art. 2 comma 1 lettera h:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto”;

I requisiti fondamentali del medico competente sono previsti dallo stesso art. 38 sono:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Sul sito del ministero potrete trovare l'elenco aggiornato dei medici competenti.

Coloro i quali hanno una specializzazione in igiene preventiva o medicina legale sono tenuti a svolgere adeguato corso di formazione, come stabilito dal Ministero della salute; solo nel caso in cui siano in gradi di dimostrare di aver svolto l’attività di medico competente per almeno un anno nel corso dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto, possono essere abilitati senza dover seguire il corso.
Obbligatoria per tutti è, invece, la frequenza al programma triennale di educazione continua in medicina, così come previsto dal D.Lgs. 229/99, il quale fornirà crediti formativi che, ogni medico, dovrà conseguire in misura non inferiore al 70 per cento in materia di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Tutti coloro che rispondono a tali requisiti vengono inseriti all’interno dell’elenco dei medici competenti presente al Ministero della salute.

La nomina del medico competente spetta direttamente al datore di lavoro ed ha l’importante funzione di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cui all’art.41 D.lgs. 81/08, sottoponendo gli stessi alla visita periodica ma anche alle visite preventive; inoltre è parte attiva nella stesura del DVR (documento di valutazione dei rischi ), ed è colui che esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore e si occupa della sorveglianza sanitaria.

Oltre a questi obblighi, il decreto prevede che, come previsto dall’art. 25, il medico competente ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. Inoltre, ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertarsi delle condizioni di salute e sicurezza della forza lavoro. Custodisce, infine, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e tutti i documenti sanitaria sotto la sua responsabilità.

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