Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi è essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ed è lo strumento più efficace per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali. Gli incidenti sul lavoro che causano infortuni, malattie se non addirittura vittime non solo generano costi e disagio umano ai lavoratori, alle loro famiglie, al sistema sanitario, ma riducono anche la produttività delle aziende. Quindi si capisce quanti benefici derivino da una corretta gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce la valutazione dei rischi come: la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Essa consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire cosa può provocare lesioni o danni, come e se sia possibile eliminare i pericoli  o quali misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto per controllare i rischi.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità e deve elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e come previsto dall’art. 28 del suddetto decreto compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come allo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. - quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

L’Articolo 29 del testo unico specifica le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi,

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini dellasalute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o dellaprotezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino lanecessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cuiai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalitàdi cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere così come previsto dall’art. 28

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente lavalutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il decreto permette al dirigente delegato, di delegare, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni. Il soggetto subdelegato non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

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