Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come il complesso degli atti medici che hanno come fine la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in riferimento all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; si tratta quindi di un’attività articolata volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali. Praticamente, è il risultato delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Il documento finale è il giudizio di idoeneità che indica al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie professionali. Per ogni lavoratore viene istituito, e periodicamente aggiornato, un libretto sanitario e di rischio dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonchè quelli specialistici.

Come pervisto dall’articolo 41 del testo unico sulla sicurezza la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
La visita medica periodica, a cura e spese del datore di lavoro, comprende gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita di sorvglianza sanitaria devono essere allegati alla cartella sanitaria

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente.

La sorveglianza sanitaria non è solo un obbligo, ma rappresenta uno strumento che se ben utilizzato permette di raccogliere informazioni tramite i lavoratori di ulteriori dati ed individuare eventuali punti di criticità nei processi produttivi e nell’organizzazione aziendale. Previene la manifestazione clinica di patologie, non solo lavorative, consentendo di ridurre il fenomeno dell' assenteismo e garantisce al lavoratore un controllo medico dal quale potrebbero emergere malattie non ancora note al paziente.

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