Test Antidroga

Il D.Lgs. 81/08 Art. 41,comma 4 prevede la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione disostanze psicotrope e stupefacenti.
Il datore di lavoro tramite il medico competente, prima di adibire un dipendente a mansioni a rischio, deve richiedere il test tossicologico per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Per i lavoratori occupati nelle mansioni a rischio, la sorveglianza sanitaria deve essere essere effettuata con cadenza almeno annuale e, per “leggittimo sospetto”, in qualsiasi momento.

Ecco alcune delle mansioni per le quali le attività di trasporto:
1. conducenti di veicoli stradali con patente di guida categoria C, D, E,
2. conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
3. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
4. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;personale certificato dal registro aeronautico italiano;collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
5. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
6. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente aziendale, se non già presente. Annualmente dovrà poi comunicare, per iscritto, al medico competente, l’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti .Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ed integrato in relazione ai nuovi assunti ed ai lavoratori che hanno cessato le mansioni interessate.
Il medico, una volta ricevuta la lista dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza ha 30 giorni di tempo per stabilire giorno ed ora in cui saranno eseguite le visite e gli accertamenti tossicologici.
Tale appuntamento deve essere comunicato ai lavoratori con un preavviso massimo di 24 ore (il minimo non è stabilito).

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