Visite Mediche

L’ art. 41 del D.Lgs 81/08 prevede che le visite mediche periodiche obbligatorie ai lavoratori in generale devono essere effettuate dal medico competente specialista in lavoro, al fine di valutarne l' idoenità lavorativa alla mansione specifica.

Quasi tutti i contratti di lavoro consentono al datore di lavoro di verificare l’idoneità fisica del lavoratore che intende assumere e sono obbligatorie, a prescindere dal tipo di contratto, qualora il candidato all’assunzione sia minorenne o i candidati andranno ad affrontare lavorazioni che comportano specifici rischi.
Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente italiana ed europea ed è altresì tenuto alla visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ma ha discrezionalità sulla richiesta stessa, ovvero deve essere correlata ai rischi lavorativi.

Tipologie di visite mediche art. 41 comma 2 D.Lgs 81/08

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente.
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono: esami clinici e biologici oltre che indagini diagnostiche mirate al rischio segnalato dal medico competente; sono inoltre finalizzate a verificare assenza da qualsiasi tipo di dipendenza, sia essa alcool o sostanze stupefacenti di qualsiasi genere.

Esiti delle visite mediche

Gli esiti della visita medica dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e il medico competente allegherà inoltre il suo giudizio di idoneità rispetto la mansione specifica, e lo comunicherà sia all’Azienda che al lavoratore; tale giudizio che potrà essere di:
• idoneità;
• idoneità parziale, temporanea o permanente, segnalando quindi eventuali prescrizioni e / o limitazioni;
• inidoneità temporanea, specificandone il periodo;
• inidoneità permanente, in questo caso il datore di lavoro è tenuto, quando possibile, ad adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile e per cui risulti idoneo; qualora venga adibito a mansioni inferiori resta salva la retribuzione della mansione precedente, nonché la qualifica originaria.
E’ ammesso ricorso avverso i giudizi del medico competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che può, dopo eventuali ulteriori accertamenti, confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.

Medico Competente

Una delle figure più importanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella del medico competente. Viste le sue funzioni e responsabilità, il medico competente deve essere in possesso di un’adeguata formazione, in grado di consentirgli un’attenta valutazione dei rischi.
Il suo ruolo viene così definito dal D.Lgs n° 81 del 9 Aprile '08, Art. 2 comma 1 lettera h:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto”;

I requisiti fondamentali del medico competente sono previsti dallo stesso art. 38 sono:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Sul sito del ministero potrete trovare l'elenco aggiornato dei medici competenti.

Coloro i quali hanno una specializzazione in igiene preventiva o medicina legale sono tenuti a svolgere adeguato corso di formazione, come stabilito dal Ministero della salute; solo nel caso in cui siano in gradi di dimostrare di aver svolto l’attività di medico competente per almeno un anno nel corso dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto, possono essere abilitati senza dover seguire il corso.
Obbligatoria per tutti è, invece, la frequenza al programma triennale di educazione continua in medicina, così come previsto dal D.Lgs. 229/99, il quale fornirà crediti formativi che, ogni medico, dovrà conseguire in misura non inferiore al 70 per cento in materia di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Tutti coloro che rispondono a tali requisiti vengono inseriti all’interno dell’elenco dei medici competenti presente al Ministero della salute.

La nomina del medico competente spetta direttamente al datore di lavoro ed ha l’importante funzione di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cui all’art.41 D.lgs. 81/08, sottoponendo gli stessi alla visita periodica ma anche alle visite preventive; inoltre è parte attiva nella stesura del DVR (documento di valutazione dei rischi ), ed è colui che esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore e si occupa della sorveglianza sanitaria.

Oltre a questi obblighi, il decreto prevede che, come previsto dall’art. 25, il medico competente ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. Inoltre, ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertarsi delle condizioni di salute e sicurezza della forza lavoro. Custodisce, infine, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e tutti i documenti sanitaria sotto la sua responsabilità.

Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come il complesso degli atti medici che hanno come fine la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in riferimento all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; si tratta quindi di un’attività articolata volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali. Praticamente, è il risultato delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Il documento finale è il giudizio di idoeneità che indica al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie professionali. Per ogni lavoratore viene istituito, e periodicamente aggiornato, un libretto sanitario e di rischio dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonchè quelli specialistici.

Come pervisto dall’articolo 41 del testo unico sulla sicurezza la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
La visita medica periodica, a cura e spese del datore di lavoro, comprende gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita di sorvglianza sanitaria devono essere allegati alla cartella sanitaria

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente.

La sorveglianza sanitaria non è solo un obbligo, ma rappresenta uno strumento che se ben utilizzato permette di raccogliere informazioni tramite i lavoratori di ulteriori dati ed individuare eventuali punti di criticità nei processi produttivi e nell’organizzazione aziendale. Previene la manifestazione clinica di patologie, non solo lavorative, consentendo di ridurre il fenomeno dell' assenteismo e garantisce al lavoratore un controllo medico dal quale potrebbero emergere malattie non ancora note al paziente.

Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi è essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ed è lo strumento più efficace per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali. Gli incidenti sul lavoro che causano infortuni, malattie se non addirittura vittime non solo generano costi e disagio umano ai lavoratori, alle loro famiglie, al sistema sanitario, ma riducono anche la produttività delle aziende. Quindi si capisce quanti benefici derivino da una corretta gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce la valutazione dei rischi come: la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Essa consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire cosa può provocare lesioni o danni, come e se sia possibile eliminare i pericoli  o quali misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto per controllare i rischi.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità e deve elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e come previsto dall’art. 28 del suddetto decreto compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come allo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. - quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

L’Articolo 29 del testo unico specifica le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi,

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini dellasalute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o dellaprotezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino lanecessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cuiai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalitàdi cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere così come previsto dall’art. 28

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente lavalutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il decreto permette al dirigente delegato, di delegare, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni. Il soggetto subdelegato non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Test Antidroga

Il D.Lgs. 81/08 Art. 41,comma 4 prevede la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione disostanze psicotrope e stupefacenti.
Il datore di lavoro tramite il medico competente, prima di adibire un dipendente a mansioni a rischio, deve richiedere il test tossicologico per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Per i lavoratori occupati nelle mansioni a rischio, la sorveglianza sanitaria deve essere essere effettuata con cadenza almeno annuale e, per “leggittimo sospetto”, in qualsiasi momento.

Ecco alcune delle mansioni per le quali le attività di trasporto:
1. conducenti di veicoli stradali con patente di guida categoria C, D, E,
2. conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
3. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
4. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;personale certificato dal registro aeronautico italiano;collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
5. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
6. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente aziendale, se non già presente. Annualmente dovrà poi comunicare, per iscritto, al medico competente, l’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti .Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ed integrato in relazione ai nuovi assunti ed ai lavoratori che hanno cessato le mansioni interessate.
Il medico, una volta ricevuta la lista dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza ha 30 giorni di tempo per stabilire giorno ed ora in cui saranno eseguite le visite e gli accertamenti tossicologici.
Tale appuntamento deve essere comunicato ai lavoratori con un preavviso massimo di 24 ore (il minimo non è stabilito).

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