Tipologie di rischi sul lavoro


A) RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli che possono provocare danni o menomazioni fisiche più o meno gravi a seguito di un incidente o infortunio provocato da un contatto traumatico di diverso tipo (meccanico, termico elettrico, chimico). Le cause di questi rischi sono da ricercare in un carente assetto delle caratteristiche di sicurezza nell’ambiente di lavoro ad esempio: assenza di protezioni sulle macchine o sulle apparecchiature utilizzate in azienda, impianti elettrici obsoleti o non idonei all’utilizzo al quale sono destinati, circostanze dalle quali possono scaturire esplosioni o incendi, mancanza di apparecchiature di emergenza etc. Ma sovente questi rischi possono derivare anche dalle modalità operative e da una carente organizzazione del lavoro etc.

 

 

B) RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli dovuti ad esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, fisici o biologici.
Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovuti alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.
Questa tipologia di rischio sono quelli che colpiscono maggiormente l’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che nello svolgimento delle loro mansioni sono esposti al contatto con agenti nocivi di varia natura.
Tra questi rischi vanno anche annoverati anche l’esposizione agli agenti fisici i cui effetti non sono immediatamente visibili:

RUMORE (causato da apparecchiature e macchine rumorose utilizzate durante il ciclo produttivo);

VIBRAZIONI (causate da apparecchiature e macchine che propagano delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta);

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, ecc. );

MICROCLIMA (climatizzazione dell'ambiente di lavoro non adeguato per quanto riguarda la temperatura);

ILLUMINAZIONE ( Ambiente e dei posti di lavoro non adeguatamente illuminato in relazione alla lavorazione. Mancata osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali)

RADIAZIONI IONIZZANTI

 

 


C) RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Sono da ricercarsi essenzialmente:

-nella organizzazione del lavoro e nelle dinamiche aziendali (nell’organizzazione del lavoro rientrano i processi di lavoro usuranti, come lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno;programmi e controllo di monitoraggio;manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;movimentazione manuale dei carichi;lavoro ai videoterminali). 

-nei fattori ergonomici (norme di comportamento, sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni, ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro, ecc.);
-nelle condizioni di lavoro difficili (lavoro con animali, lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale, condizioni climatiche esasperate, lavoro in acqua, sia in superficie come su piattaforme e in immersione).
- Le dinamiche aziendali sono l ‘insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo

A questa categoria di rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato” difficile da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.
Una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, è un ottimo metodo per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

 

Rischio Biologico

Per rischio biologico si intende l’esposizione ad agenti biologici che presentano o possono presentare un rischio per la salute umana in particolari settori e ambienti. Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha riservato un’intera sezione che regola obblighi, accortezze e sanzioni miranti alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori.
Entrando nel campo del rischio biologico è chiaro quanto ci addentriamo in aspetti degli ambienti di lavoro per i quali occorre prevenire infezioni o addirittura contagi, con rischi causati dunque da batteri, virus, parassiti, funghi. Viene facile infatti pensare a discariche, bagni pubblici, allevamenti, laboratori, ospedali come luoghi in cui il rischio è sicuramente presente. Ma oltre a questi occorre considerare anche altri ambienti come ad esempio una scuola, uno studio dentistico, un ufficio. Ogni luogo di lavoro quindi in relazione agli ambienti, alle materie trattate e alle sostanze utilizzate ha quindi i suoi rischi, la sua batteria di agenti infettivi e contagiosi, e al contempo viene dotato dalla normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro dei necessari strumenti preventivi.

Una condizione di rischio quindi frequente, tra le prime e maggiori segnalate dal D.Lgs 81/08 che per essa prevede ovviamente valutazione, DVR, comunicazione.
Il Testo Unico sulla sicurezza nel “Titolo X Esposizione di agenti biologici” trattano specificatamente di questa tipologia di rischio.
Definizioni e classificazioni
“Art. 267. (Definizioni) 1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

E ancora:

“Art. 268. (Classificazione degli agenti biologici)

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Le aziende in cui è presente il rischio biologico sono soggette di conseguenza a particolari dettami normativi che riguardano l’attività lavorativa e la sua organizzazione. Infatti esiste per il datore di lavoro una serie di obblighi riguardo la valutazioni del rischio, l’utilizzo dei DPI le misure organizzative, tecnico-procedurali, igieniche e di emergenza da adottare e non di meno l’informazione e la formazione rivolta ai lavoratori.

 

 

 

 

 

Rischio Chimico

Sono individuati come agenti chimici che comportano un rischio per i lavoratori non solo quelle sostanze classificate come pericolose ma anche quelle che per le proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche possono risultare potenzialmente nocive per la salute. Il rischio chimico presente in un ambiente di lavoro, deriva quindi dall’utilizzo nei diversi comparti di queste sostanze e coinvolge tutte quelle figure professionali che in vario modo vi entrano in contatto (figure professionali diverse con preparazione non sempre specifica). Considerato la pericolosità degli agenti chimici, i rischi che derivano dal loro utilizzo devono essere controllati da opportune misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori coinvolti.
Gli effetti sulla salute, che possono derivare da eventi espositivi sono numerosi e dipendono non solo dalla tipologia di agente chimico con il quale si viene in contatto ma anche dalle specifiche condizioni di esposizione che si realizzano.
Lavorare a contatto con sostanze chimiche rende necessario e doveroso effettuare una corretta valutazione del rischio chimico che tenga in considerazione le condizioni di lavoro e che tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Ecco alcune definizioni tratte dal titolo IX del D.Lgs. 81/08
Definizioni

Agente chimico:
Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

Agente chimico pericoloso:

Pericolosi classificati dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici. Fanno parte di questa categoria la maggior parte degli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro. 
Pericolosi ma non classificati dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici, ad esempio prodotti in volontari delle lavorazioni come i fumi di saldatura, materiali organici degradati, maleodoranti o infetti come le acque 
di scarico, materiali soggetti al altre normative quali farmaci, rifiuti, cosmetici. 
Tutte le sostanze a cui è stato assegnato un Limite di Esposizione Professionale (LEP, TLV, ecc. che indicano i valori limite di con centrazione di composti pericolosi presenti nei luoghi di lavoro oltre i quali si presume un effetto nocivo per la salute in una persona adulta di sana costituzione). 

Classificazione:
Attribuzione di una classe di pericolo ad una sostanza o ad una miscela di sostanze. 

Imballaggio:
Uno o più contenitori che possono svolgere la funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza.

Sostanza:
Un elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal processo.

Miscela:
L'insieme di due o più sostanze sottoforma di soluzione.

Schede di sicurezza:
Strumento per trasmettere agli utilizzatori professionali di sostanze pericolose informazioni più dettagliate di quelle presenti sulle etichette dei prodotti.

L’art. 223 del D.Lgs. 81/08 individua il datore di lavoro come quel soggetto che ha l’obbligo di effettuare una attenta e precisa valutazione del rischio chimico presente nella propria azienda calcolando sia la quantità di sostanze nocive alle quali vengono esposti i lavoratori nonché il tempo dell’esposizione.
In un’azienda dove viene rilevato un rischio chimico il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle cause di rischio e predisporre idonei piani di intervento nel caso si verifichino emergenze. Deve inoltre provvedere ad eliminare ogni causa di rischio o a ridurla al minimo per tutelare la salute degli stessi lavoratori tramite:

il controllo delle etichette che nei prodotti chimici considerati potenzialmente pericolosi devono riportare le caratteristiche del prodotto e i principali rischi tossicologici e chimico-fisici e mostrare simboli di pericolo;
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali quali maschere e guanti;
la presenza di appositi cartelli che segnalino la presenza di sostanze pericolose;
il controllo medico periodico del personale;

Nel caso in cui non sia possibile evitare l’utilizzo di agenti chimici nocivi è necessario operare in ambienti aperti, ben areati, oppure attrezzare il locale di lavoro con idonei sistemi di estrazione o aspirazione dell’aria

 

Stress lavoro correlato

Lo stress è la reazione avversa ad eccessive pressioni o ad altro tipo di richieste. Esiste una profonda differenza tra il concetto di “pressione”, un fattore talvolta positivo e motivante, e lo stress che insorge quando il peso di tale pressione diventa eccessivo. Lo stress da lavoro-correlato è entrato a far parte di diritto dei rischi sul lavoro, perché produce effetti molto negativi sull’azienda in termini di impegno del lavoratore, prestazione e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale e abbandono precoce, tassi di presenza, soddisfazione per il lavoro, potenziali implicazioni legali. Inoltre diversi studi hanno evidenziato come periodi prolungati di stress, tra cui quello lavoro-correlato, possono avere effetti molto negativi sullo stato della salute della persona quali disturbi fisici come cardiopatie, mal di schiena, cefalee, disturbi intestinali ed altre patologie minori; ma può causare anche disturbi psichici quali ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, ridotte capacità decisionali che ha volte possono condurre ad altri comportamenti potenzialmente nocivi per il benessere e las alute psichica e, più in generale, a modifiche dello stile di vita e comportamentali.

Le cause delle stress correlato possono essere diverse che vanno dalla tipologia di attività che non rispetta inclinazioni e/o ambizioni personali, al rapporto difficile con la dirigenza, episodi di mobbing, mancanza di comunicazione con i colleghi,l’utilizzo di attrezzature poco idonee, poco coinvolgimento da parte dell’azienda al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Lo stress da lavoro correlato può essere valutato tramite la compilazione di check-list o di questionari che riportano domande riguardanti la sfera emozionale, intellettuale e fisica e che vengono somministrati ai dipendenti. Questo approccio metodologico se da un lato e molto veloce dall’altro è molto generico, infatti non permette di comprendere se lo stress sia da relazionare al lavoro o a problemi extralavorativi e non tiene conto della particolarità dell’ individuo. Un altro metodo più approfondito richiede l’intervento di uno specialista. Questo è un metodo più complesso del precedente ma permette di effettuare un’analisi più dettagliate e personalizzata anche in riferimento alle esigenze dell’azienda, dei lavoratori e delle loro mansioni.

Adottare provvedimenti idonei non è solo un obbligo normativo che va inserito nel DVR (Documento Valutayione dei Rischi) e che se omesso porta a delle sanzioni ma una corretta gestione delle cause dello stress lavoro-correlato rende possibile prevenire o, quanto meno ridurre, l’impatto negativo che questo fenomeno può avere sull’azienda.

Rischio Ergonomico

Il  rischio ergonomico è legato all’ ergonomia termine che deriva dalle parole  greche "ergon" (lavoro) e "nomos" (legge) scienza che, secondo la IEA (International Ergonomics Association), si occupa di studiare e analizzare l'attività umana in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge. L’ergonomia è nata per studiare e far rispettare nella progettazione una serie di norme che da una parte tutelino la salute del lavoratore e dall’altra aumentino l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi uomo-macchina. Parlando di salute e benessere del lavoro ben si comprende come questa tematica si oggetto della valutazione dei rischi sul lavoro e della medicina del lavoro in generale. L'ergonomia ha allargato il proprio campo di applicazione in funzione dei cambiamenti che sono sopravvenuti nella domanda di salute e di benessere.

Nella valutazione del rischio ergonomico  è bene valutare tutti i potenziali rischi dovuti a posture sbagliate ma anche alle sedie, all’illuminazione dell’ambiente o aimacchinari che si utilizzano anche se varia in base all’attività lavorativa e alla mansione svolta;.
Ad esempio se di tratta di un autista la valutazione si concentrerà ad esempio al sedile del mezzo utilizzato e al tempo di seduta mentre per un videoterminalista l’analisi si concentrerà sul rapporto tra uomo e schermo prestando maggiore interesse verso il fattore illuminazione. Da non sottovalutare anche il rischi dal punto di vista psicologico poiché vi è una stretta correlazione tra benessere fisico e benessere psicologico, che ci porta direttamente al concetto di stress lavoro correlato.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro disciplina la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.

L'art. 15 del D.Lgs n. 81/08 recita "il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo" e in tutti questi punti seguenti:


TITOLO III  - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro.

TITOLO III  - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Articolo 76 - Requisiti dei DPI.

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA - SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI -  CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI - Articolo 167 - Campo di applicazione.

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI - CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI - Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro.

ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE.

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI.

ALLEGATO XXXIV VIDEOTERMINALI - REQUISITI MINIMI.  Interfaccia elaboratore/uomo                        

Anche la nuova Direttiva Macchine (D.Lgs.27 Gennaio 2010, n. 17) riporta il concetto di ergonomia.REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE del D.Lgs.27 Gennaio 2010, n. 17 - Punto 1.1.6.Ergonomia.

  • nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
  • tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore;
  • offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore;
  • evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina;
  • evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata;
  • adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.


Valutare i fattori di rischio ergonomici e riportarli in modo corretto all’interno del Documento di valutazione dei rischi è importante per avere un’azienda in regola, tutelare i propri dipendenti,  evitare sanzioni ma anche, elemento affatto trascurabile, migliorare la qualità e la produttività del lavoro.

Via Cussignacco, 78
33040 Pradamano UD
Tel. 0432671776 Fax 0432641775– email:info@sasilfriuli.it
P.I. 02370760304

 

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